25 January 2023
Gestione case vacanze: normativa fiscale 2022
Nel presente articolo si passi ad analizzare le ultime modifiche legate alla normativa fiscale legata alla gestione delle case vacanze, come pure tutti gli adempimenti ai quali è necessario dover ottemperare.
Casa vacanze: normativa nazionale
Sul territorio nazionale la legge che disciplina la normativa relativa alla gestione delle case vacanza è la 217/1983. Si tratta della legge quadro ideata per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica. La definizione data di casa vacanza da tale legge è la seguente: “gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore ai tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi”.
Tale legge poi, sebbene all’interno di un quadro comunitario e nazionale, viene applicata da ogni regione per la fruizione del turismo con l’obbiettivo di valorizzare i beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio.
La normativa regionale si muove lungo le linee tracciate dalla normativa statale, che si ricordi nel tempo si è evoluta. Passando dalla legge quadro al codice del turismo l’ultimo intervento normativo culminato nel D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79. Nel tempo le regioni sono intervenute sulla disciplina legata alla gestione delle case vacanze nei seguenti ambiti: organizzazione turistica regionale e ripartizione delle funzioni in materia di turismo tra regione, province e comuni; disciplina rivolta agli operatori turistici (agenzie di viaggio, imprese turistiche); disciplina delle strutture ricettive (classificazione e caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, quali campeggi, Bed & Breakfast, affittacamere, gestione affitti brevi); sostegno alle imprese turistiche.
All’interno di questo contesto di diversificazione regionale di una legge nazionale, è molto importante conoscere la legge regionale in vigore sul turismo, per verificare gli aspetti previsti per l’avvio e la gestione di una casa vacanza. Per rimanere costantemente aggiornati circa le modiche, le integrazioni, le innovazioni relative alla legge regionale sul turismo è necessario vistare il portale della propria regione.
Da quanto detto sin qui è possibile affermare che la normativa relativa alle case vacanze è principalmente regionale. Ogni regione ha esigenze diverse e quindi equipara la propria normativa a quella nazionale in modo diverso. Le province da parte loro si limitano in tale ambito a seguire le direttive regionali. Ai comuni, invece, spetta la redazione della modulistica, il controllo, nonché il nulla osta per l’avvio dell’attività.
Si è detto che la normativa di riferimento è quella relativa alla legge quadro 217/1983, tale normativa si basa esclusivamente sulla gestione imprenditoriale dell’attività. La casa vacanza può essere gestita sia in forma imprenditoriale che in forma occasionale in qualità di attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della legge n. 217/1983.
E’ importante in quest’ambito sottolineare la differenza tra casa vacanza e locazione turistica. Quando si parla di locazione turistica siamo di fronte ad una attività di mera locazione, quindi non ricettiva. Quando invece si parla di attività ricettive è possibile fornire agli ospiti servizi aggiuntivi tipici di una attività turistico alberghiera. La casa vacanza rientra in questa categoria.
Entrando nello specifico i servizi caratteristici di una casa vacanza sono i seguenti: servizio di pulizia al momento dell’inizio e del termine dell’alloggio; Il servizio di cambio periodico della biancheria; la messa a disposizione di uno o più posti spiaggia, con la relativa attrezzatura; Il servizio di trasporto dall’aeroporto alla località di ubicazione dell’immobile; l’organizzazione di tour enogastronomici, turistici odi altra natura; la messa a disposizione di vetture (a noleggio, anche con conducente); altri servizi connessi ad una attività ricettiva. E’ bene sottolineare che gli affitti brevi rientrano nella gestione legislativa delle locazioni turistiche più che delle case vacanze. Molti dei servizi delle case vacanze infatti, non possono essere offerti dalle locazioni brevi.
E’ proprio la capacità di offrire questi servizi che fa di una casa vacanza un’attività tipicamente imprenditoriale. A tal proposito è bene sottolineare la differenza con le locazioni turistiche che invece possono essere gestite in modo non imprenditoriale. Per avviare una casa vacanza infatti bisogna rispettare tutti gli adempimenti relativi alla normativa fiscale, amministrativa, contributiva.
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Case vacanze: a quali adempimenti ottemperare
Si passi ad analizzare quali sono le norme della normativa amministrativa e fiscale legate alla gestione in forma imprenditoriale della gestione di una casa vacanza. Si ricordi che gli adempimenti più importanti sono i seguenti: presentazione della SCIA “Segnalazione Certificata di Inizio Attività“, al Comune interessato; apertura della partita Iva e scelta del regime fiscale da adottare; iscrizione in Camera di Commercio, al registro delle imprese; iscrizione alla gestione commercianti Inps; verifica del possesso delle certificazioni amministrative.
La segnalazione certificata di inizio attività (scia) deve avvenire al comune di riferimento. Nel caso in cui si è proprietari di più immobili in più comuni, la comunicazione dovrà essere presentata in ogni comune dove risiede l’immobile in questione. La comunicazione avviene attraverso modalità telematiche attraverso strumenti che il comune mette a disposizione. Nella comunicazione della SCIA vengono richiesti al proprietario la comunicazione dei requisiti morali e dei requisiti dei locali dove viene svolta l’attività.
A seguito della comunicazione della SCIA nell’arco di trenta giorni bisogna comunicare l’apertura della partita IVA ed effettuare l’inserimento alla camera di commercio. Per l’apertura della partita IVA bisogna compilare un apposito modulo che può essere inviato in modalità cartacea o telematica all’agenzia delle entrate. Molto importante quando si apre la partita IVA è prestare attenzione alla scelta del codice di attività ed alla scelta del regime fiscale. Quest’ ultimo si suddivide in due tipi: regime forfettario e regime della contabilità semplificata.
Per comprendere quale sia il regime fiscale migliore è giusto sottolineare che si tratta di situazioni che variano da soggetto a soggetto e quindi sempre relative. A maggior ragione è bene, in questi casi, ricevere una opportuna consulenza fiscale da un bravo dottore commercialista.
Si ricordi che l’iscrizione al registro d’imprese presso l’istituto di camera di commercio nel comune dove ha sede l’immobile in questione, deve avvenire in concomitanza con l’apertura della partita IVA. All’iscrizione al registro di imprese va aggiunto il pagamento dei diritti di segreteria e di bollo, ed ancora il versamento del diritto annuale. Quest’ ultima è una somma che varia a seconda che si tratti di ditte individuali o società.
Infine si voglia ricordare l’importanza dell’iscrizione presso la “Gestione commercianti dell’INPS”. Si tratta di un contributo previdenziale pari ad un totale di 4200 euro annui, tali contributi devono essere versati entro quattro rate trimestrali utilizzando il modello F24.
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