31 August 2022

Affitti brevi e normativa: una sguardo generale sulla disciplina fiscale

Nel presente articolo in merito al rapporto tra affitti brevi e normativa si vuole analizzare gli aspetti più rilevanti relativi alla disciplina fiscale ai quali sono soggetti i proprietari egli immobili.

Normativa degli affitti brevi: cedolare secca

Si vuole analizzare la disciplina fiscale legata alla dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso, ai redditi derivanti dai contratti di affitti brevi, stipulati direttamente tra locatore (proprietario, sublocatore, comodatario) e locatari. E’ noto che in tutti questi casi si applicano le regole riguardanti la cedolare secca sugli affitti. E’ noto che, tutti questi, sono elementi determinanti nella normativa degli affitti brevi.

In quali casi si sceglie il regime della cedolare? In linea di massima il locatore sceglie il regime agevolato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. Si tratta di un opzione che può essere effettuata in ogni contratto stipulato.  Nel caso in cui il contratto viene registrato, la cedolare secca si dichiara in sede di registrazione. Nel caso in cui le locazioni brevi vengano concluse da intermediari per i quali, si ricordi si ha diritto ad una ritenuta, se il contratto è stipulato da uno solo dei proprietari dell’immobile e, conseguentemente, la ritenuta è stata operata e certificata unicamente nei suoi confronti, solo egli potrà scomputare dal suo reddito la ritenuta subita.  E’ noto che gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito a loro imputabile pro quota, in sede di dichiarazione, scegliendo tra la tassazione ordinaria o la cedolare secca.

Per quantificare il reddito assoggettato a cedolare secca bisogna considerare: la condizione familiare fisicamente a carico; la misura di deduzioni e detrazioni; le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione; la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, l’Isee). Tutto ciò fermo restando che tanto gli estremi di locazione quanto i dati dell’immobile vanno sempre riportati in dichiarazione.

In caso di sublocazione e comodatario la titolarità del reddito rimane sempre al titolare del diritto reale sul bene. Ne consegue che il sublocatore o comodatario dovrà dichiarare i redditi derivanti dal contratto di locazione breve.

Si consiglia di consultare per maggiori informazioni il nostro sito   www.easylife.house/contatti oppure di contattarci al numero +39 02 8995 4495, o se preferite scriveteci al seguente indirizzo info@easylife.house

Disciplina fiscale e società d’intermediazione

Si voglia ora ricordare a quali obblighi è sottoposta la società d’intermediazione qualora decida di intervenire nella conclusione dei contratti, secondo la normativa aggiornata sulle locazioni brevi. L’obbligo della società d’intermediazione è un obbligo di natura informativa ogni qual volta intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve. Si ricordi che gli intermediari, nel caso in cui incassano o intercedono nella fase di pagamento, sono tenuti ad una ritenuta al momento in cui versano al locatore la somma incassata. Fondamentalmente la società d’intermediazione, quanto a disciplina fiscale, ha due compiti principali: comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 per il loro tramite; trattenere una somma, pari al 21% del canone, se intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi.

Si dica che le modalità con le quali la società d’intermediazione in affitti brevi assolve a tali compiti sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017. Tuttavia, a un punto di vista legislativo, sebbene tali adempimenti ricadano sempre sulla società d’intermediazione, la responsabilità, qualora vengano date indicazioni non veritiere, ricade sempre sul proprietario dell’immobile.

Il proprietario dell’immobile può anche avvalersi di non adempiere alle sopracitate comunicazioni, nel caso in cui trasformi la propria attività in attività d’impresa. In tal caso dovrà comunicare il numero della partita IVA per la comunicazione relativa alla fattura a seguito della prestazione della società d’intermediazione.

Il compito principale della società d’intermediazione è relativo alla trasmissione dei dati. La società d’intermediazione a conclusione di un contratto di locazione breve dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate: nome, cognome e codice fiscale del locatore;  durata del contratto ; indirizzo dell’immobile ; importo del corrispettivo lordo.  La società d’intermediazione non è tenuta alla trasmissione dei dati qualora ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, senza prendere parte alla conclusione dell’accordo e del contratto.

Si ricordi che la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla conclusione del contratto. Ma in caso di recesso dal contratto, i soggetti preposti non sono tenuti alla comunicazione dei dati. Il locatore dovrà essere sempre tenuto al corrente delle ritenute effettuate dagli intermediari, secondo articolo 4 del Dpr 322/1998. All’interno della certificazione avviene sia la comunicazione dei dati che la ritenuta.

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